art. 83

articolo 83

Art.83
Commissione delle pari opportunità

Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione, programma politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini e istituisce una commissione delle pari opportunità da disciplinare con apposito regolamento.

Le modalità di costituzione, di funzionamento e di compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.

Alla commissione vanno trasmessi i provvedimenti e i documenti dell'amministrazione, in modo da favorire gli scopi istituzionali della stessa, agevolandone con strumenti idonei il funzionamento.

La commissione deve formulare al consiglio proposte ed osservazioni su ogni questione che può avere attinenza con la condizione femminile, avvalendosi, in casi di necessità del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative sindacali e imprenditoriali, nonché di esperte della condizione femminile.

Ad essa si applicano gli strumenti finanziari previsti per il funzionamento delle commissioni.

Il consiglio comunale prevede annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della commissione il cui utilizzo avverrà con le modalità prescritte dal regolamento comunale di contabilità. Le problematiche del personale dipendente connesse alle pari opportunità sono demandate al comitato.

torna all'inizio del contenuto