art. 85

articolo 85

Art.85
L'azione popolare

I cittadini, singoli e organizzati possono far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune di Misterbianco.

A tal fine il Comune è tenuto a dare pubblicità a tutte le azioni giudiziarie intraprese anche sulla base delle decisioni giurisprudenziali.

L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la giunta municipale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'ente.

Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune.In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

La giunta municipale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge.

A tal fine è in ogni caso necessario accertante che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso, l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare.

Ove la giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione.

Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

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