art.86

articolo 86

Art.86
Forme di consultazione

Il Comune organizza la consultazione dei cittadini anche in forme differenziate ed articolate.Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti. Gli organi comunali possono promuovere forme di consultazione ogni volta che lo ritengano opportuno.

La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono nelle forme più idonee le loro opinioni o proposte, sia con la distribuzione agli interessati di questionari nei quali viene chiesto con semplicità e chiarezza espressione di opinioni, pareri e proposte.

Le forme associative possono chiedere informazioni al sindaco e alla giunta sui provvedimenti di loro interesse. Le richieste sono trasmesse al sindaco che risponde nelle stesse forme previste per le interrogazioni.

Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la costituzione di consulte su specifiche tematiche e la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici, di associazioni di categoria, su proposte che rivestono interessi specifici.

Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni dei sindacati dei lavoratori, delle associazioni, della cooperazione, e della formazione economica o sociale, anche su specifica loro richiesta, in materia di esclusiva competenza locale.

La consultazione deve comunque avere luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali del piano del traffico e loro varianti.

Anche i consigli circoscrizionali organizzano, con le modalità indicate in precedenza la consultazione dei cittadini della circoscrizione relativamente a proposte di provvedimenti di competenza della circoscrizione.

Il presidente comunica i risultati al consiglio circoscrizionale, al sindaco ed al consiglio comunale.

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