art. 92

articolo 92

Art.92
Tipo di referendum

Il referendum, deliberato dal consiglio comunale o richiesto da 1/10 degli elettori, può essere svolto:

  1. prima di procedere all'approvazione di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;
  2. dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunali, con carattere di consultazione successiva.

In entrambi i casi gli organi comunali nell'adottare i provvedimenti conseguenti devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito di referendum.

Il carattere consultivo del referendum è comunque garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto elettorale espresso.

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