Art.92
Tipo di referendum
Il referendum, deliberato dal consiglio comunale o richiesto da 1/10 degli elettori, può essere svolto:
- prima di procedere all'approvazione di provvedimenti comunali, con carattere di consultazione preventiva;
- dopo l'approvazione di atti deliberativi da parte degli organi comunali, con carattere di consultazione successiva.
In entrambi i casi gli organi comunali nell'adottare i provvedimenti conseguenti devono adeguatamente motivare le decisioni assunte a seguito di referendum.
Il carattere consultivo del referendum è comunque garantito dal fatto che l'esito della consultazione non pone obbligo agli organi elettivi di conformarsi al risultato del voto elettorale espresso.