art. 95

articolo 95

Art.95
Ammissione della richiesta

L'ammissione della richiesta referendaria sia riguardo all'ambito della materia cui si riferisce il quesito ed alla sua chiarezza ed intelleggibile, sia riguardo al numero, la qualificazione e la riconoscibilità dei sottoscrittori è rimessa al giudizio del consiglio comunale sentita una commissione di garanti composta dal segretario generale, dall'avvocato del Comune, dal difensore civico e da 3 membri iscritti all'albo degli avvocati da almeno 10 anni.

La predetta commissione è costituita entro trenta giorni dalla data del provvedimento del sindaco di indizione del referendum.

I tre membri iscritti all'albo degli avvocati sono nominati dal sindaco.

Il sindaco nomina anche tre garanti supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. La commissione dei garanti per il referendum è presieduta dal segretario generale. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale designato dal segretario generale.

Qualora la richiesta fosse ad iniziativa popolare è in facoltà del comitato promotore di procedere alla richiesta al consiglio comunale che dovrà sentire la commissione dei garanti per un preventivo giudizio di ammissibilità del quesito relativamente all'ambito locale della materia ed alla sua formulazione.

A tal uopo è necessario che la richiesta sia sottoscritta da almeno 1/50 del numero di elettori necessari per la definitiva ammissione del referendum.

Il comitato promotore è soggetto legittimato ad esercitare i poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum restando la determinazione definitiva di competenza del consiglio comunale.

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