art. 96

articolo 96

Art.96
Modalità di svolgimento

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto al quale partecipano gli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Ireferendum sono convocati dal sindaco, devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.

L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.

Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno la metà degli elettori aventi diritto ed il quesito è approvato se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

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