art. 98

articolo 98

Art.98
Operatività dei referendum

Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, il sindaco sottopone al consiglio e alla giunta, a seconda delle competenze, i risultati del referendum.

Entro 60 giorni dall'approvazione del quesito sottoposto a referendum la giunta è tenuta ad approvare o a proporre al consiglio i provvedimenti conseguenziali, a seconda delle competenze.

Sia nel caso che il referendum abbia dato esito positivo sia nel caso che il referendum abbia dato esito negativo, l'organo comunale adotta i provvedimenti che ritiene opportuni in considerazione anche della rilevanza della partecipazione alla consultazione e dello scarto realizzatosi nei contrapposti risultati complessivi.

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