articolo 15

articolo 15

Art.15
Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal consiglio comunale, è composta da sette consiglieri comunali, in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare, di cui n. 6 consiglieri eletti con voto limitato ad uno e da un presidente eletto a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio comunale.

La commissione è presieduta dal presidente che ne coordina l'attività; può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.

I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa. 

Il consiglio comunale, preso atto della relazione e/o relazioni, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

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